Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - Aggravante ex art. 219 Legge fall.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con la Sentenza n. 23368, la Suprema Corte (Cass. pen, sez. V, 15 giugno 2022, ud. 13 maggio 2022), è stato ulteriormente ribadito che la valutazione del danno rilevante ai sensi dell’art. 219. Legge fall., “va effettuata con riferimento non all’entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; pertanto, il giudizio relativo alla particolare tenuità – o gravità – del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell’imprenditore decotto, ma va posta in relazione alla diminuzione – non percentuale ma globale – che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti”. Per vero, tale affermazione non può essere intesa nel senso che la circostanza aggravante sia configurabile in presenza di un fatto di bancarotta pur, in sé, di rilevante gravità quanto al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, senza, tuttavia, che il pregiudizio in capo ai creditori, complessivamente considerato, sia esso stesso di rilevante gravità. Come chiarito dalla Sentenza citata, infatti, “un’interpretazione del genere priverebbe la circostanza di cui alla L.Fall. art. 219, comma 1, della sua connotazione di fattispecie di danno e non di pericolo”.