Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con Sentenza n. 23364 del 15 giugno 2022 (ud. 11 maggio 2022), la V Sezione penale ha affermato che il dato distintivo tra le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., da un lato, e quella di cui all’art. 517 ter c.p., dall’altro, «viene solitamente individuato nella potenzialità ingannatoria dei consumatori del marchio o del segno distintivo che, se contraffatto, determina la configurabilità del più grave reato di cui all’art. 474 c.p. Infatti, ai fini dell’integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione dei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall’art. 517 ter c.p., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre sia nell’ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell’ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti “originali” da parte di chi non ne è titolare».