Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - Natura vincolata dei provvedimenti recanti sanzioni demolitorie: conseguenze di tale natura

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Tar Campania, Napoli, con la sentenza del 3 giugno 2022, n. 38002, ha colto l’occasione per ribadire che in materia edilizia i provvedimenti recanti sanzioni demolitorie, tra i quali rientra quello adottato ai sensi dell’art. 31 del D.p.R. 380/2001, hanno natura vincolata, non necessitando, di conseguenza, né di una specifica ed ulteriore motivazione oltre all’individuazione delle opere realizzate sine titulo, né della previa comunicazione d’avvio del relativo procedimento. Nel ricorso venivano sollevate quattro censure: la carenza istruttoria e la carenza motivazionale del provvedimento demolitorio, anche in relazione allo specifico profilo della mancata comparazione degli interessi (pubblici e privati) coinvolti e della mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste alla base della determinazione; l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale stante l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990; l’illegittimità derivata dell’irrogata sanzione pecuniaria, per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione. Nella pronuncia sono stati disattesi il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamentava, come anticipato, la carenza istruttoria e motivazionale del provvedimento impugnato nonché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990. A tale riguardo, il giudice amministrativo ha inteso richiamare alcuni principi da tempo consolidati nella giurisprudenza amministrativa. In primo luogo ha richiamato il principio secondo cui in materia edilizia i provvedimenti recanti la sanzione demolitoria rivestono natura vincolata, non necessitando, oltre all’individuazione delle opere realizzate sine titulo, di una specifica ed ulteriore motivazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 05/07/2019, n. 4662; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 27/04/2020, n. 720; Tar Piemonte, Torino, sez. II, 17/03/2020, n. 199). Nel caso di specie, ha osservato il giudice amministrativo, il provvedimento impugnato indicava analiticamente sia gli abusi commessi, anche rinviando al verbale di sopralluogo, che le norme vincolistiche di riferimento. In secondo luogo nella pronuncia è stato precisato che, per giurisprudenza amministrativa consolidata, in tema di costruzioni abusive, il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del provvedimento repressivo non refluisce in un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione” (cfr., ex multis, di recente Tar Calabria, Reggio Calabria, 31/01/2022, n. 48 e Tar Campania, sez. VI, 22/07/2021, n. 5101). In terzo luogo è stato affermato, ancora e sempre in ragione della loro natura vincolata, che i provvedimenti recanti ingiunzione di demolizione non necessitano della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 (Cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 05/07/2019, n. 4662; di recente, cfr. Tar Sicilia, Catania, sez. III, 11/02/2022, n. 403; Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 31/01/2022, n. 273) in ragione del fatto che non è prevista in capo all’Amministrazione la possibilità di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene. Da ultimo il giudice amministrativo ha affermato che dal rigetto dei citati motivi non può non discendere l’infondatezza del quarto motivo con cui si è articolata, in via derivata, l’illegittimità della sanzione pecuniaria per il caso dell’inottemperanza.