Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - Attribuzione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione: esercizio di ampia discrezionalità da parte dell’Amministrazione

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Tar Lazio, Roma, sez. V bis, con la sentenza del 15 giugno 2022, n. 8027, ha focalizzato l’attenzione sulla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, precisando che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della L. n. 91/1992, la quale stabilisce che la cittadinanza “può” essere concessa. A tale riguardo, si legge nella pronuncia che l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato. Nel caso oggetto della pronuncia con il ricorso si contestava la legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza italiana fondato sul presupposto della sussistenza a carico del richiedente di un decreto penale emesso dal g.i.p. per guida in stato di ebrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, sussistenza non autodichiarata nella domanda di cittadinanza. In particolare, ad avviso del Tar, l’amplissima discrezionalità riconosciuta in capo all’Amministrazione nell’attribuzione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione si esplica in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo. Il giudice amministrativo ha osservato, inoltre, che l’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale ed ha rilevato che siffatto interesse pubblico, avendo natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, non può non condizionare l’agire del soggetto - Ministero dell’Interno - alla cui cura lo stesso è affidato. Di conseguenza, viene ancora precisato, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. Da ultimo, il Tar ha inteso ulteriormente precisare che la concessione della cittadinanza rappresenta il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.