Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - La Corte di Cassazione chiarisce il concetto di “giusto prezzo di mercato” di cui all’art. 118, comma 1, l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: bancarotta fraudolenta documentale - tenuta delle scritture contabili - difficoltosa ricostruzione

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 maggio 2022, n. 19604, depositata in data 17 giugno 2022, ha affermato che il giudice delegato, nell’applicare l’art. 108, comma 1, l.f., che prevede che «il giudice delegato […] può […] impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato», deve utilizzare criteri di valutazione oggettivi, esimendosi – quindi – dal far ricorso, in deroga al disposto normativo, a valutazioni apodittiche ed empiriche, quali, ad esempio, il generalizzato ribasso dei prezzi del marcato immobiliare o l’assenza, per un lungo arco temporale, di offerte di acquisto. In tema di “giusto prezzo di mercato”, la Suprema Corte, ha quindi affermato che questo deve essere inteso come «apprezzamento che un bene immobile può riscuotere sul mercato immobiliare, in ragione delle sue caratteristiche, in un preciso momento storico e nel contesto economico del luogo in cui la procedura competitiva è avvenuta».