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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 giugno 2022, n. 20546, ha precisato che spetta il diritto di recesso al socio di società per azioni che in assemblea non ha votato favorevolmente alla proposta di rimuovere (dallo) o introdurre nello statuto vincoli alla circolazione delle azioni. Nel caso specifico, l’assemblea deliberava di cancellare dallo statuto la clausola che limitava il trasferimento delle azioni della società dal socio della s.p.a. a una società controllata dal socio stesso. La Suprema Corte ha osservato che nel caso in oggetto trova applicazione l’art. 2437, comma 2, lett. b) c.c., il quale legittima il recesso del socio non consenziente rispetto alle deliberazioni assembleari con le quali si disponga «l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari».