Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - Estensione dei poteri del presidente dell’assemblea possibile soltanto se accordata dal Tribunale

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 9 aprile 2021, ha affermato che il presidente dell’assemblea di una società di capitali non possiede la facoltà di escludere di sua volontà il socio che versi in conflitto d’interesse. Tuttavia, lo stesso potrebbe essere autorizzato da un provvedimento da parte del Tribunale ad agire in tal senso. Il Tribunale di Milano ha ricordato, in primo luogo, che per l’impugnazione della delibera in una società per azioni cui abbia partecipato un socio in conflitto d’interessi è necessario il voto determinante del socio medesimo ex artt. 2373, comma 1, e 2377 c.c., nel caso in cui possa arrecare danno, mentre nelle società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2379-ter, comma 2 c.c. è sufficiente la partecipazione determinante. Rispetto a tale disciplina – come stabilito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 5498/1992 – il presidente dell’assemblea non possiede poteri di autotutela, essendo l’incolumità dell’ente garantita attraverso un’eventuale impugnazione; al contrario, l’esercizio di una simile prerogativa porterebbe all’annullabilità della delibera. Tuttavia, il Tribunale di Milano ha ammesso l’opportunità di ricorrere ad istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., essendo la stessa uno strumento volto ad evitare che si creino danni e, quindi, non lesiva di alcun diritto.