Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

09/05/2022 - Il ricorso al maggior termine per l’approvazione del bilancio deve rispettare le condizioni ex art. 2364 c.c.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il D.L. 228/2021, il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, non ha previsto – contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi due esercizi – la possibilità di usufruire del maggior termine pari a centottanta giorni per l’approvazione del bilancio anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 2364 c.c. Il Decreto, infatti, ha soltanto riproposto la possibilità di svolgere le assemblee da remoto e ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la sospensione del meccanismo del “ricapitalizza o liquida” ex artt. 2447 e 2484 c.c. Per il calcolo del termine il sabato e la domenica devono essere considerati festivi, con la conseguenza che la convocazione risulta tempestiva per il primo giorno lavorativo successivo. Considerato ciò, la proroga a centottanta giorni sarà possibile solo in caso di rispetto delle condizioni indicate all’art. 2364 c.c., la cui verifica compete agli amministratori. Quest’ultimi dovranno illustrare le cause del rinvio nei seguenti documenti: i) il verbale del consiglio di amministrazione di approvazione della proroga; ii) la relazione sulla gestione e la nota integrativa; ii) il verbale assembleare di approvazione del bilancio. Il processo dovrà essere monitorato dai soggetti incaricati del controllo della legge e dello statuto, il cui fine è quello di vigilare sulla convocazione in tempo utile di una riunione di esame delle cause della proroga da parte degli amministratori e sulla corretta illustrazione delle ragioni del differimento nei documenti citati.