Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/04/2022 - Obbligo di protezione degli elementi mobili delle attrezzature

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con la sentenza n. 8475 del 14 marzo (ud. 1° marzo 2022), la Quarta Sezione della Suprema Corte ha evidenziato che ai sensi dell’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, tra le misure tecniche che il datore di lavoro è tenuto ad adottare al fine di ridurre i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro, «ricade quella di cui al punto 6.1 dell’allegato V del d.lgs. n. 81 del 2008, che prescrive che “se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione». Si tratta, osserva la Corte di un precetto «che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso di una macchina», sicché, prosegue, «non va riferito alle corrette modalità di uso della macchina, ma alla macchina in sé. A ciò si aggiunga che dalla complessiva disciplina si evince che laddove il pericolo possa essere neutralizzato, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e senza costi esorbitanti ed incompatibili con l’attività imprenditoriale, con una misura tecnica e, quindi, con l’inserimento di un dispositivo di sicurezza, tale opzione deve essere posta in essere, risultando residuali le misure organizzative, che lasciano, comunque, permanere un margine di rischio e che non consentono di raggiungere l’obiettivo imposto dal legislatore al datore di lavoro di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso di macchine che presentano, per la loro conformazione, dei pericoli».