argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
Articoli Correlati: Richiesta di rinnovo del porto d’armi - Esercizio della discrezionalità nel giudizio di affidabilità del Prefetto per il rilascio del porto d’armi - Necessità di un’istruttoria esaustiva e di una motivazione congrua e coerente
Il Consiglio di Stato, sez. III, in occasione della pronuncia della sentenza del 28 marzo 2022, n. 2229, si è occupato della questione inerente al potere discrezionale che deve essere riconosciuto al Prefetto con riguardo al rilascio, al rinnovo e alla revoca del porto d’armi. Il caso oggetto della pronuncia ha riguardato una richiesta di rinnovo di porto d’armi da parte di un avvocato penalista, richiesta presentata a seguito di rifiuto espresso dalla Prefettura di Napoli. Nel decreto di diniego del rinnovo della licenza del porto d’armi la Prefettura di Napoli rilevava che il pericolo rappresentato era «solo generico ed astratto, di per sé insufficiente ad integrare gli estremi del dimostrato bisogno» e che non risultava dalle informazioni assunte in fase di istruttoria procedimentale che il richiedente fosse stato vittima nell’arco di 5 anni di episodi delittuosi (minacce, aggressioni, intimidazioni, rapine) oggetto anche di denuncia, quali indicatori di un oggettivo concreto ed attuale pericolo per l’incolumità personale. Il Collegio ha osservato che al Prefetto deve essere riconosciuto un potere ampiamente discrezionale nel valutare, con il massimo rigore, qualsiasi circostanza circa l’adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell’arma, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, più in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza. Inoltre è stato precisato nella sentenza che il Prefetto è tenuto ad esercitare il citato potere solo sulla base di una istruttoria esaustiva e di una motivazione congrua e coerente che tenga conto dei presupposti che avevano dato luogo al precedente rilascio, dovendo anche evidenziare quale sia il cambiamento intervenuto rispetto alle circostanze di fatto che l’avevano già indotto a rilasciare il suddetto titolo, soprattutto in ipotesi in cui, come nel caso in esame, il rinnovo era stato accordato per molti anni.