Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/04/2022 - Interventi abusivi eseguiti in assenza o in totale difformità del permesso di costruire: insostituibilità della misura demolitoria con la sanzione pecuniaria

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza del 28 marzo 2022, n. 2273 si è occupato delle sanzioni amministrative e delle misure di ripristino e nello specifico del rapporto sussistente tra le stesse. A tale riguardo, il Collegio ha inteso affermare che la disposizione dell’art. art. 34 del DPR 380/2001, la quale prevede la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in sostituzione a quella demolitoria, può essere applicata solo agli abusi meno gravi, quali l’ipotesi della parziale difformità dal titolo abilitativo, in ragione del minor pregiudizio causato in tal caso all’interesse urbanistico e l’ipotesi dell’annullamento del permesso di costruire, a motivo sia della tutela dell’affidamento che il privato ha posto nel titolo edilizio a suo tempo rilasciato e, poi, fatto oggetto di autotutela che della circostanza che l’opera è stata costruita comunque sulla base di un provvedimento abilitativo. Per contro, ad avviso del giudice amministrativo, ove si tratti di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, la misura ripristinatoria della demolizione e della riduzione in pristino deve rimanere l’unica misura applicabile, quale strumento per garantire l’equilibrio urbanistico violato.