Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
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15/02/2019 - Composizione e nomina della commissione di esame di avvocato: la disciplina applicabile

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l’ordinanza del 14 dicembre 2018, n. 18, è stato chiamato a pronunciarsi, a seguito dell’ordinanza di rimessione n. 717/2018, presentata dal CGARS, in ordine alla questione se l’art. 47, l. n. 247/2012, che disciplina la composizione e la nomina della commissione di esame di avvocato, debba essere considerato norma attualmente vigente o se la sua entrata in vigore sia stata differita ai sensi dell’art. 49, l. n. 247/2012. Il Consiglio di Stato si è espresso affermando che la disposizione di cui all’art. 47 della legge 31.12.2012 n. 247 non è ricompresa nel differimento previsto dall’art. 49 della medesima legge, dovendosi, di conseguenza considerare tale disposizione immediatamente operativa ed applicabile in materia di nomina e composizione della sottocommissione d’esame. Da tale riconoscimento discendono alcune conseguenze. In primo luogo, la circostanza per cui il bando di esame ed il d.m. di nomina della commissione centrale e delle sottocommissioni, adottati in applicazione dell’art. 47 l. n. 247/2012 (invece che della disposizione di cui all’art. 22, r.d.l. n. 1578/1933), sono immuni da qualsivoglia vizio in tal senso. In secondo luogo, il fatto che dalla immediata applicazione dell’art. 47 della legge n. 247/2012 discende il venir meno del principio c.d. di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni forensi, principio in passato applicabile ex art. 22, comma V, del r.d.l. n. 1578/1933. Infine, a seguito dell’abrogazione del suddetto principio di fungibilità dei commissari di esame contenuto nell’art. 22, comma V, del r.d.l. n. 1578/1933 e non riprodotto nel vigente art. 47 della legge n. 247/2012 deve essere considerato viziato l’operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti ed alla celebrazione dell’esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate nell’art. 47 della legge n. 247/2012.