Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/03/2022 - Legittimità dell’obbligo di vaccinazione anti SARS COV-2 imposto agli operatori sanitari

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza del 4 febbraio 2022, n. 583, ha confermato la legittimità dell’obbligo di vaccinazione anti SARS COV-2 imposto agli operatori sanitari dall’art. 4, d.l. 44/2021, convertito nella l. 76/2021. Il Collegio ha messo in evidenza che l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, oltre a trovare giustificazione nel principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, principio cardine del sistema costituzionale in virtù della disposizione dell’art. 2 della Costituzione, risulterebbe immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che postula la sicurezza delle cure, al fine di impedire che, paradossalmente, chi deve curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia. Nella sentenza del 20 ottobre 2021, n. 7045, alla quale il Collegio ha fatto espressamente riferimento, è stato precisato che nel dovere di cura, che incombe sul personale sanitario, rientrerebbe anche il dovere di tutelare il paziente, che ha fiducia nella sicurezza non solo della cura, ma anche nella sicurezza di chi cura e del luogo in cui si cura, e che tale essenziale obbligo di protezione di sé e dell’altro non potrebbe lasciare il passo a visioni individualistiche ed egoistiche, non giustificate in nessun modo sul piano scientifico. Nella pronuncia è stato sottolineato che non si ravviserebbero ragioni per rimeditare i principi espressi nella citata sentenza n. 7045/2021 atteso che le misure contestate relative all’obbligo vaccinale per il personale sanitario si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate, né discriminatorie e neppure lesive dei diritti fondamentali dei destinatari. A fronte di tale affermazione, ha infine osservato il Consiglio di Stato, il diritto all’autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale la salute pubblica, soprattutto in ragione del fatto che il provvedimento di sospensione nei confronti degli operatori sanitari, ove adottato, non ha funzione sanzionatoria e non pregiudica in alcun modo il rapporto di lavoro.