<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/03/2022 - Valenza probatoria delle buste paga ed esclusione dell’indennità dell’Accordo sindacale interconfederale del 27 aprile 1995 in caso di licenziamento in attuazione del concordato.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27 ottobre 2021, n. 1649, depositata il 19 gennaio 2022, ha affermato che le buste paga che alternativamente riportino la firma, la sigla o il timbro del datore di lavoro hanno piena efficacia probatoria per l’ammissione del credito del lavoratore dipendente, salvo che il curatore non contesti il contenuto con altri mezzi di prova, la cui valutazione viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ha inoltre affermato che al dirigente licenziato in seguito all’ammissione alla procedura di concordato preventivo – e per dare attuazione al concordato – non spetta l’indennità dell’Accordo sindacale interconfederale del 27 aprile 1995.