argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 febbraio 2022, n. 5858, nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare ex art. 15 l.f., ha precisato che, nel caso in cui la notifica da parte della cancelleria all’indirizzo PEC del debitore non abbia avuto esito positivo o sia risultata impossibile, l’onere di rinotificarla incombe definitivamente sul solo ricorrente e va assolto nello specifico modo previsto dalla legge, e non deve quindi essere preceduta da un nuovo tentativo da parte della cancelleria o di altri.