Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2019 - Nel licenziamento disciplinare rilevano le condotte precedenti anche se non sono state poste a fondamento del recesso

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Con l’ordinanza 11 dicembre 2018 n. 32043, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, per giustificare un licenziamento disciplinare, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario. Nell’ambito della valutazione, la condotta precedente i fatti posti a fondamento del licenziamento può offrire elementi rilevanti sia a favore che a danno del dipendente, né in tal senso risulta violato il principio di immutabilità della contestazione. Detto principio, infatti, non vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività degli addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio.