Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/02/2022 - Legittima la non ammissione alla classe successiva dello studente con numerose insufficienze; l’informazione alla famiglia sull’andamento scolastico è ricavabile dal registro elettronico

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Tar Roma, Lazio, sez. I, nella pronuncia del 17 gennaio 2022, n. 10, con riguardo alla questione della non ammissione di uno studente alla classe successiva, ha soffermato l’attenzione sia in ordine alle ragioni che legittimamente possono giustificare la non ammissione di uno studente alla classe successiva che in merito ai limiti del sindacato esercitabile da parte del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dalle pubbliche amministrazioni, tra cui vanno ricomprese anche le valutazioni scolastiche. In ordine al primo punto, il giudice amministrativo ha affermato che la sussistenza di numerose insufficienze costituisce un elemento idoneo a giustificare la non ammissione di uno studente alla classe successiva, mentre con riferimento al secondo punto ha ribadito che il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche espresse dalle pubbliche amministrazioni - tra cui quelle scolastiche - è consentito solo qualora emerga un’irragionevolezza o un’illogicità del provvedimento. Nella pronuncia si precisa, inoltre, che l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non potrebbe viziare il giudizio di non ammissione alla classe successiva, atteso che tale giudizio deve basarsi esclusivamente - senza che ad esso possa collegarsi un intento punitivo - sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali, ad avviso del giudice, l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per lo stesso. Nel caso oggetto della pronuncia il Tar ha valutato non pertinenti le osservazioni sullo stato di salute dell’alunna e sulle preoccupazioni per lo stesso, circostanze che comunque non avevano impedito la partecipazione per la maggior parte dell’anno alle lezioni, tenute anche in DAD; inoltre, ha ancora osservato il giudice amministrativo, le osservazioni sullo stato di salute e sulle relative preoccupazioni avrebbero dovuto essere certificate per potersi ritenere giustificative. In merito all’onere di informazione nei riguardi delle famiglie, il Tar ha osservato che l’informazione alle famiglie, seppure di fatto non presente con costanza e iniziativa da parte dell’Istituto, anche in periodo straordinario di emergenza Covid era stata assicurata dal Registro elettronico, risultando peraltro, sia pure in maniera informale, comunicazioni via whatsapp in cui l’allieva era stata stimolata all’applicazione e allo studio.