<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/02/2022 - Concordato preventivo e regime fiscale della conversione dei crediti in strumenti finanziari partecipativi.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 887 del 30 dicembre 2021, si è espressa sul trattamento fiscale applicabile alla conversione di crediti chirografari in strumenti finanziari partecipativi, emessi in esecuzione della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la conversione dei crediti in strumenti finanziari partecipativi costituisce una fattispecie di “riduzione dei debiti dell’impresa” disciplinata dall’art. 88, comma 4-ter, T.U.I.R. in tema di detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nelle procedure concorsuali, non essendo necessaria, per l’applicazione della norma de qua, l’emersione a conto economico della sopravvenienza attiva. Pertanto, poiché nel caso di specie la procedura concordataria prevedeva la continuità dell’attività d’impresa, troverà applicazione il regime di detassazione parziale: la sopravvenienza, da determinarsi in primo luogo quale differenza tra il valore nominale e il valore fiscale del credito, non sarà oggetto di tassazione per l’importo che eccede la somma delle perdite fiscali di periodo e pregresse, nonché degli interessi passivi e dell’ACE. Tale regime di detassazione – chiarisce l’Agenzia delle Entrate – trova applicazione anche nel caso in cui il creditore destinatario della conversione in strumenti finanziari partecipativi sia non residente e le perdite o la svalutazione del credito assumano rilevanza nel Paese estero e non in Italia.