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Articoli Correlati: Abusivo esercizio della professione forense (ex art. 348 c.p.) - Sospensione disciplinare - Configurabilità
La Sesta sezione della Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 dicembre 2021 (ud. 3 novembre 2021) n. 46963, ha affermato che l’esercizio della professione (ex art. 348 c.p.) forense è abusivo se l’atto professionale è stato compiuto nonostante la sottoposizione alla sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione. Nel caso di specie l’avvocato ha in concreto firmato il verbale di conciliazione assieme al suo assistito, all’altra parte e al difensore di questa così creando l’oggettiva apparenza di un’attività professionale svolta da un soggetto regolarmente abilitato. Anche in questo caso si ha un “esercizio della professione”, per il quale è richiesta l’iscrizione nel relativo albo, ricorrendo la necessità di tutelare le persone dal rischio di affidarsi a soggetti inesperti della professione o indegni di esercitarla.