argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 23 marzo 2021, n. 16314, depositata il 10 giugno 2021, ha chiarito che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento di un contribuente ha la facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati e, inoltre, può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, nei casi previsti dalla convenzione intervenuta e ad essa riservati, o – se questa non è disponibile o non vi sono i presupposti – può affidare la difesa ad un avvocato del libero foro, senza necessità di particolari formalità e neppure della delibera di cui all’art. 43, comma 4, r.d. 1611/1933.