Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2019 - In fase di chiusura della procedura, č onere del curatore comunicare il rendiconto finale di gestione ex art. 116 l.f. a tutti i creditori, ivi compresi i professionisti dallo stesso nominati

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 17 luglio 2018, n. 30821, depositata il 28 novembre 2018, ha chiarito che è onere del curatore comunicare ai creditori il rendiconto finale di gestione ex art. 116 l.f., che può essere paragonato ad un atto di citazione per i creditori chiamati a difendere il proprio credito, ivi compresi i professionisti nominati in sede di procedura concorsuale. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva condannato il curatore al pagamento dei danni procurati al legale del fallimento, a causa della mancata comunicazione allo stesso del rendiconto finale di gestione, impedendogli di formulare osservazioni al riguardo. La condotta non trasparente del curatore lo rende responsabile per l’inadempimento dei propri doveri previsti dalla legge, con l’obbligo di risarcimento dei danni causati al professionista.