argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 aprile 2021, n. 26392, depositata il 29 settembre 2021, ha stabilito che l’attività processuale del fallito è limitata, ai sensi dell’art. 43, comma 2, l.f., alle sole questioni dalle quali può derivare l’imputazione per il medesimo del reato di bancarotta, ovvero, se l’intervento è previsto dalla legge, nei limiti del cd. intervento adesivo dipendente, non potendo – in ogni caso – il fallito impugnare in autonomia gli atti. Di conseguenza, il fallito (nel caso di specie, il socio personalmente fallito) non è legittimato ad impugnare i provvedimenti – di natura endoconcorsuale – del giudice delegato in tema di accertamento dello stato passivo.