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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 febbraio 2021, n. 21199, depositata il 23 luglio 2021, ha chiarito che la formulazione dell’art. 15, comma 3, l.f., in tema di notificazione al debitore del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione, esclude l’applicazione dall’art. 145 c.p.c., che – con riferimento alla notifica alle persone giuridiche – dispone che, nel caso in cui la sede legale sia diversa da quella effettiva, la notifica può essere tentata in quest’ultima. Pertanto, qualora la notifica ex art. 15 l.f. al debitore a mezzo posta elettronica certificata risulti impossibile, la consegna dell’atto dove avvenire necessariamente ed esclusivamente presso la sede della società risultante dal registro delle imprese, non assumendo alcuna rilevanza l’eventuale esistenza di una sede effettiva diversa e l’ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere ulteriori ricerche ai fini dell’individuazione della sede effettiva. In ogni caso, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso delle operazioni che l’ufficiale giudiziario abbia attestato di aver compiuto e l’individuazione della sede risultante dal registro delle imprese costituisce oggetto di un’operazione compiuta direttamente dall’agente notificatore, sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta formulata dalla parte istante, e deve ritenersi anch’essa coperta da fede pubblica privilegiata. Di conseguenza, qualora la parte sostenga che l’ufficiale giudiziario si sia recato in luogo diverso rispetto a quello risultante dalla relata di notifica, essa è tenuta a proporre querela di falso, non essendo sufficiente la semplice produzione di documenti o la deduzione di prova testimoniale.