Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Proprietario del terreno e responsabilità omissiva per l’abbandono di rifiuti

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 36727 del 8 ottobre 2021 (ud. 30 giugno 2021), nell’ambito di un procedimento per raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti sul fondo di proprietà dell’imputato, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in accordo con il quale non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all’art. 256, comma secondo, d.lgs. 152/2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti. Ciò in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.