Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Fatture per operazioni inesistenti: le attenuanti possono essere applicate solo a chi paga il debito.

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di cassazione con la sentenza 35225/2021 ha chiarito che i benefici penali derivanti dal pagamento dell’imposta evasa in caso di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può essere applicato solo a chi ha ricevuto tali documenti e non a chi li ha emessi, a meno che quest’ultimo non manifesti la volontà di riparare tempestivamente il danno contribuendo al pagamento del debito tributario. Nel caso di specie, l’imputato che aveva emesso le fatture false lamentava l’applicazione delle attenuanti previste dall’art. 13bis d.lgs. 74/2000 in quanto il debito tributario era stato saldato dalla società che aveva ricevuto le fatture false. La Suprema Corte, nel respingere il ricorso dell’imputato, ha chiarito che in caso di concorso di persone nei reati tributari, ove l’integrale pagamento degli importi all’Erario sia stato assolto da uno solo degli imputati, l’attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà riparatoria, consistente nel contribuire, anche parzialmente, all’adempimento del debito