Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Contraffazione di un marchio: la prova del lucro cessante secondo i criteri del codice civile.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con sentenza del 13 settembre 2021, n. 24635, si sofferma sulla questione del danno risarcibile, nel caso di contraffazione di un marchio e di concorrenza sleale. In particolare, per la liquidazione del danno da lucro cessante è necessario che lo stesso venga provato secondo le prescrizioni di legge: infatti, il Codice della proprietà intellettuale, all’art. 125, comma 2, facendo riferimento alle presunzioni per la liquidazione del lucro cessante, attenua l’onere della prova ma non lo elimina. Secondo la norma, il pregiudizio da lucro cessante può essere determinato in un importo pari a quello che l’autore della contraffazione avrebbe pagato se avesse ottenuto la licenza dal titolare del diritto. Si tratta del criterio del cosiddetto “prezzo del giusto consenso”, che può configurare una fattispecie di danno liquidabile equitativamente, per il quale però non è sufficiente solo un’astratta presunzione. Conseguentemente, anche tale forma di liquidazione presuppone l’applicazione degli artt. 1123 ss. c.c. e non può prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l’atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri probatori ordinari.