Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2021 - Partecipazioni: per l’iscrizione in bilancio deve essere considerato il principio del «prolungato periodo di tempo».

argomento: News del mese - Economia Aziendale

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L’OIC ha pubblicato in data 3 dicembre 2020 la versione definitiva della “Risposta al quesito in merito all’OIC 21 Partecipazioni”, all’interno della quale ha chiarito la corretta classificazione contabile delle partecipazioni e che cosa si debba intendere con l’espressione «prolungato periodo di tempo». In primo luogo, viene ricordato come per la corretta destinazione di una partecipazione nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sia necessario verificarne la destinazione: le partecipazioni destinate ad essere detenute in maniera durevole devono essere collocate nelle immobilizzazioni, mentre le altre nell’attivo circolante. Sono due gli elementi che devono essere presi in considerazione per la collocazione contabile: i) la volontà della direzione aziendale; ii) l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un «periodo prolungato di tempo». Con quest’ultima espressione deve intendersi, secondo l’OIC, «un arco temporale di tempo non inferiore a 12 mesi»; tale principio deve essere applicato congiuntamente alla disciplina prescritta dall’art. 2424-bis, comma 2 c.c. e a quanto affermato nell’OIC 21, il quale prevede che le partecipazioni in altre imprese non inferiori al quinto del capitale sociale, ovvero al decimo se quotate, vengono “normalmente” iscritte nelle immobilizzazioni, anche se ciò non costituisce una presunzione assoluta. L’OIC rammenta, inoltre, come sia possibile iscrivere diversamente partecipazioni della medesima specie in relazione alle strategie aziendali. In ultimo, giova sottolineare che ai fini dell’applicazione della cosiddetta PEX, ex art. 87 TUIR, le partecipazioni devono essere iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie fin dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.