Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2021 - Inclusione dei costi indiretti tra le rimanenze di magazzino.c

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19749 del 12 luglio 2021, ha affermato che i costi indiretti di produzione devono essere computati nelle rimanenze di magazzino. Infatti, in linea con precedenti pronunce della Corte stessa, tale sentenza ha stabilito che, per le rimanenze finali valutate con il criterio del costo di produzione, si comprendono non solo tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (cd. costi diretti) costituiti dai costi dei materiali utilizzati, dagli imballaggi e dalla manodopera diretta impiegata, ma anche altri costi di indiretta imputazione (cd. costi indiretti), per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto in base a determinati parametri (quali le ore di mano d’opera, le ore macchina etc.), relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato, rappresentati da spese generali di produzione comuni a più prodotti (manodopera indiretta, ammortamenti, manutenzioni e riparazioni, materiali di consumo utilizzati, consumi di energia). Tale inclusione dei costi indiretti non è una mera facoltà riconosciuta all’imprenditore, in quanto deve farsi riferimento ai principi di redazione del bilancio ex art. 2423-bis cod. civ., per cui “nella formazione di un bilancio veritiero e corretto - rispettoso dei criteri di valutazione prudenziale, ma anche della funzione economica dei prodotti in magazzino - l’imprenditore ha il dovere (e non solo la facoltà) di considerare anche quegli oneri di indiretta imputazione che abbiano incrementato la loro utilità o funzionalità originaria rispetto ai valori iniziali”.