Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2021 - Transazione fiscale e previdenziale: il tribunale può omologare la proposta anche in caso di voto negativo o rigetto dell’adesione.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Roma, con due Decreti emessi, rispettivamente, in data 31 maggio 2021 e 2 luglio 2021, ha fornito un’interpretazione del nuovo comma 4 degli artt. 180 e 182-bis l.f., che riconosce in capo al tribunale il potere-dovere di omologare la proposta di transazione fiscale e contributiva anche “in mancanza di voto”, nel caso di concordato preventivo, e “in mancanza di adesione”, in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, qualora la proposta sia decisiva ai fini della procedura e conveniente per il ceto creditorio. Nei provvedimenti de quibus, il Tribunale abbraccia un’interpretazione estensiva della norma, in base alla quale il potere-dovere del tribunale ricorre non solo quando il fisco o gli enti previdenziali non hanno espresso il proprio voto/adesione, ma anche in caso di voto negativo o di rigetto dell’adesione.