Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/09/2021 - Impresa astrattamente assoggettabile ad amministrazione straordinaria: la competenza è del tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 18 maggio 2021, n. 19618, depositata il 9 luglio 2021, è intervenuta fornendo un’interpretazione dell’art. 27 del Codice delle Crisi in ordine alla deroga alla competenza del tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale in favore del tribunale ove ha sede la sezione specializzata in materia di impresa per i procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle imprese in amministrazione straordinaria. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che il riferimento testuale alle imprese “in amministrazione straordinaria” deve essere interpretato in senso letterale; pertanto, è competente il tribunale del luogo nel quale l’impresa ha la sede per le procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti relative alle imprese solo astrattamente assoggettabili alla procedura di amministrazione straordinaria. La deroga a favore del tribunale delle imprese avrà luogo solo in caso di imprese già in amministrazione straordinaria.