argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Appello di Venezia, con Sentenza del 26 maggio 2021, n. 1892, depositata in data 5 luglio 2021, ha chiarito che, nel concordato con continuità con affitto d’azienda, se il piano prevede che la c.d. nuova finanza da assegnare liberamente ai creditori, senza il rispetto delle cause legittime di prelazione, sia derivante da flussi generati dalla prosecuzione dell’attività di impresa – quali i canoni di affitto, i dividendi, il maggior valore dell’immobile alienato – che fanno parte del patrimonio del debitore, la circostanza incide sulla fattibilità giuridica.