Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

06/07/2021 - Ambito di applicazione dell’art. 272 bis D.Lgs. 152/06 in tema di emissioni odorigene e rapporto con l’art. 674 c.p.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 21 maggio 2021 (ud. 29 aprile 2021) n. 20204, all’esito di approfondita ricognizione della disciplina in tema di emissioni nell’ambito di un procedimento per smaltimento illecito di ingenti quantità di fanghi e diffusione di emissioni odorose nauseabonde, ha sinteticamente concluso come, “in caso di emissioni odorigene, la violazione delle misure imposte ai sensi dell’art. 272 bis D.Lgs. 152/06 per attività che producono emissioni in atmosfera configura la contravvenzione di cui all’art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/06 se riferita a valori limite di emissione (mentre negli altri casi saranno applicabili le sanzioni amministrative di cui al comma 2 bis del medesimo articolo). Per la violazione delle prescrizioni relative alle emissioni odorigene imposte con l’AIA alle attività ad essa soggette si applicano, invece, le sanzioni di cui all’art. 29 quaterdecies D.Lgs. 152/06. È inoltre possibile il concorso con il reato di cui all’art. 674 c.p., stante la diversità delle condotte sanzionate e l’oggetto della tutela, pur dovendosi distinguere, al fine di definire il concetto di “molestia” che integra la contravvenzione, tra attività produttiva svolta in assenza dell’autorizzazione dell’autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di “stretta tollerabilità” e quella esercitata in conformità all’autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla “normale tollerabilità” delle persone, che si ricava dall’art. 844 c.c. e che ricorre sempre che l’azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l’impatto delle emissioni.”