Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

06/07/2021 - Irreperibilità del legale rappresentante presso la sede sociale: legittima la notifica presso la casa comunale.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 giugno 2021, n. 16775, depositata il 14 giugno 2021, ha chiarito che, ai fini della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione ai sensi dellʼart. 15, comma 3, l.f., lʼirreperibilità del legale rappresentante presso la sede sociale della società rende legittimo il deposito presso la casa comunale, senza il compimento di ulteriori attività. La Suprema Corte ribadisce il carattere speciale dellʼart. 15 l.f., che esclude lʼapplicazione degli artt. 140 e 145 c.p.c., nonché lʼobbligo dellʼimprenditore di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e la funzione di pubblicità legale del registro delle imprese, nel quale è indicata anche la sede legale dellʼimpresa. In conclusione, qualora lʼirreperibilità del legale rappresentante sia dovuta a negligenza o ad una condotta dellʼimprenditore non conforme agli obblighi di correttezza, il tribunale è esonerato dal compimento di ulteriore attività; non è, pertanto, fatto obbligo allʼufficiale giudiziario, in caso di impossibile perfezionamento della notifica, effettuare un secondo accesso, mediante affissione di avviso alla porta della società e invio della relativa raccomandata.