Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/06/2021 - Terzo settore: focus su nomi, poteri e responsabilità dei sindaci e dei revisori.

argomento: News del mese - Economia Aziendale

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L’Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato, in data 6 maggio 2021, la nota operativa n. 6/2021 con l’obiettivo di descrivere la nomina, le funzioni, i poteri e le responsabilità dei sindaci e revisori nelle società di capitali e negli Enti del Terzo Settore. Nello specifico il Codice del Terzo Settore prevede la nomina del collegio sindacale (o sindaco unico) e l’organo di revisione anche per le associazioni riconosciute o non riconosciute e le fondazioni. Il Codice del Terzo Settore prevede che nelle fondazioni deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico, mentre per le associazioni riconosciute o non riconosciute, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando sono superati per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: i) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; ii) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; iii) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. All’organo di controllo spetta la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; la vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l’attestazione della conformità della redazione del bilancio sociale alle linee guida ministeriali; la vigilanza sull’adeguatezza del sistema di controllo interno. L’introduzione della figura del revisore legale è finalizzata a salvaguardare il mercato e la collettività garantendo la correttezza dell’informazione societaria. I sindaci e revisori sono soggetti alla responsabilità civile e penale.