Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - In sede di verifica della presenza dei requisiti di fallibilità, il bilancio è solo uno dei documenti che possono essere utilizzati

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: fallibilità

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 gennaio 2019, n. 6991, depositata in data 11 marzo 2019, ha chiarito che – in sede di verifica della presenza dei requisiti di non fallibilità – gli stessi non devono per forza risultare dal bilancio, sebbene tutti gli imprenditori siano obbligati alla tenuta delle scritture contabili, tra le quali rientra – ai sensi dell’art. 2217 c.c. – anche il bilancio d’esercizio. Nonostante il bilancio sia un bacino d’indagine naturale, la legge fallimentare non fa ad esso alcun specifico riferimento e concede di desumere l’esistenza dei requisiti di fallibilità anche da altri elementi; ai fini di quest’analisi non è importante la provenienza, purché i dati siano affidabili, controllabili, analitici e il più possibile veritieri rispetto alla realtà dell’impresa.