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Con sentenza n. 9074 del 5 marzo 2021 (ud. 25 novembre 2020), la Quarta Sezione della Suprema Corte ha evidenziato che, pur se gli artt. 89 e 92 non chiariscano in che forma l’incarico conferito al CSP e al CSE debba concretizzarsi, ciò, tuttavia, «non elide la necessità di verificare di volta in volta che vi sia stato in concreto il conferimento a un determinato soggetto dei compiti previsti dalla normativa antinfortunistica». Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato che «la veste di responsabile tecnico per conto dell’impresa affidataria dei lavori non è automaticamente assimilabile a quella di coordinatore per la sicurezza […], fermo restando che la veste di “responsabile tecnico” di per sé non compare in alcune delle definizioni di cui all’art. 89 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 81 del 2008 (la cui lettera C è riferita al “responsabile dei lavori”), ponendosi dunque […] l’esigenza di verificare in concreto, al di là delle dizioni formali, come e in cosa si sia manifestato l’incarico conferito e quali siano state in particolare le mansioni assegnate».