Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/05/2021 - Rischio interferenziale e obbligo di (continuata) collaborazione.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con sentenza n. 7919 del 1° marzo 2021, la Quarta Sezione della Suprema Corte ha sottolineato che dalla disciplina prevista dall’art. 26, comma secondo, D.Lgs. 81/2008, si desume «come l’attività di consultazione, di cooperazione e di coordinamento tra le diverse figure di garanzia che operano nel luogo di lavoro debba proseguire anche in corso di esecuzione del contratto di durata (appalto o somministrazione) e, anche qualora non accompagnata da un documento ufficiale, deve valere a enucleare i rischi interferenziali e ad elaborare strategie comuni per la loro prevenzione»; e che la stessa disposizione rende «altresì evidente che il committente è tenuto a «promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al secondo comma con esclusione dei rischi specifici dell’opera della ditta appaltatrice e, conseguentemente ad elaborare un DUVRI che tenga conto di tali criticità e procedere ad una coerente promozione di sinergiche attività preventive»