Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/05/2021 - Manipolazione del mercato.

argomento: News del mese - Diritto Penale

Articoli Correlati: art. 185 TUF - reato di pericolo concreto - rilevanza della condotta omissiva

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 25 febbraio 2021 (ud. 15 ottobre 2020) n. 7437, ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il reato di cui all’art. 185 T.U.F. è una fattispecie rientrante nella categoria del reato di pericolo concreto e di mera condotta il che significa che «la concreta idoneità della condotta debba essere accertata sulla base del criterio della prognosi postuma, volto a verificare se, in riferimento all’intera platea degli investitori ed alla complessiva situazione di mercato, nonché valutando le iniziative sollecitatorie della Consob a norma dell’art. 114 T.U.F., gli effetti decettivi dei fatti comunicativi, prevedibili in concreto ed ex ante quali conseguenze della condotta dell’agente, siano stati potenzialmente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di mercato del titolo rispetto a quello determinato in un corretto processo di formazione dello stesso». Ciò, ad avviso della Corte, «non autorizza in alcun modo a circoscrivere alla sola condotta commissiva l’elemento oggettivo del reato, posto che la stessa formulazione normativa - che si riferisce a “chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari” - descrive, all’evidenza, condotte lato sensu artificiose o truffaldine; in particolare, proprio l’individuazione, da parte del legislatore, della categoria di “altri artifici” nell’ambito delle formule descrittive della condotta rende palese come anche una modalità in sé non illecita possa provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, qualora sia obiettivamente artificiosa, ossia posta in essere con modalità tali da alterare il normale gioco della domanda e dell’offerta. Il che, sotto altro angolo di visuale, implica che la valutazione distorsiva della falsità o artificiosità della notizia renda necessario accertare i contenuti che la comunicazione avrebbe dovuto assumere, se fosse stata rispondente a verità e completezza. In tal senso, quindi, occorre valutare se l’omissione, totale o parziale, di una notizia o di alcuni aspetti di essa, sia o meno coerente con la delineata struttura normativa».