Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/05/2021 - reati ambientali. Il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 1° aprile 2021 (ud. 13 gennaio 2021) n. 12459, nell’ambito di un procedimento per lottizzazione abusiva materiale in area agricola e paesaggisticamente vincolata, ha ribadito, in accordo con il consolidato orientamento della Sezione, come la contravvenzione in esame sia «reato a forma libera e progressivo nell’evento, che sussiste anche quando l’attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o all’esecuzione delle opere, posto che tali iniziali attività non esauriscono l’”iter” criminoso, che si protrae attraverso gli ulteriori interventi che incidono sull’assetto urbanistico, con ulteriore compromissione delle scelte di destinazione ed uso del territorio riservate all’autorità amministrativa competente» [Cfr. Cass. Pen. 14053/2018]. Il momento consumativo del reato dovrà individuarsi pertanto – per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato – nel compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell’esecuzione di opere di urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento e il termine di prescrizione inizierà a decorrere solo dopo la ultimazione sia dell’attività negoziale, sia dell’attività di edificazione – cioè dopo il completamento dei manufatti realizzati – trovando applicazione la disciplina del reato permanente.