argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: concordato omologato senza risoluzione - fallibilità ex artt. 6 e 7 l.f.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza interlocutoria del 31 marzo 2021, n. 8919, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite, in ordine alla questione concernente l’ammissibilità dell’istanza di fallimento ex artt. 6 e 7 l.f. nei confronti di impresa già ammessa al concordato preventivo omologato, a prescindere dall’intervenuta risoluzione della procedura. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, propende per la soluzione positiva e ritiene necessaria la domanda di risoluzione – anche contestualmente a quella di fallimento – solo quando l’istante intende azionare il credito nella misura originaria e non in quella ristrutturata o falcidiata.