Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/05/2021 - La rinuncia alla domanda di concordato esclude la prededucibilità del credito dell’advisor.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: concordato - rinuncia - professionista - credito - prededuzione - esclusione

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 15 dicembre 2020, n. 4710, depositata in data 22 febbraio 2021, prendendo spunto dal precedente arresto n. 639/2021, esclude la natura prededucibile del credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato, che sia stata successivamente rinunciata dal debitore, così determinando la chiusura della procedura prima della sua ammissione. Occorre peraltro registrare un orientamento di segno contrario (Cass. n. 25471/2019 – n. 1961/2021) in base al quale viene invece riconosciuta la prededucibilità del detto credito prescindendo dall’apertura della procedura concordataria.