Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

12/04/2021 - Non c’è condanna se il finanziamento infruttifero della collegata alla S.r.l. non è una sopravvenienza attiva

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9158/21, ha annullato con rinvio per un nuovo esame la sentenza di appello con cui il Giudice di seconde cure aveva disposto la confisca per equivalente e la condanna di un imprenditore perché responsabile del reato previsto dall’articolo 4 del d. Lgs. 74/00 per aver indicato in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo allo scopo di evadere le tasse. La circostanza era riferita a un finanziamento infruttifero da parte di una collegata che secondo la Corte di appello andava qualificato come una prestazione di servizi da sottoporre a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 633/72. La Corte suprema accogliendo il ricorso dell’imputato ha affermato che «in tema di determinazione della base imponibile ai fini dell’Ires, l’erogazione alla società di una somma da parte dei soci come finanziamento infruttifero non costituisce una sopravvenienza attiva, in quanto, se il finanziamento avviene a titolo di mutuo, l’obbligo di restituzione esclude che esso determini nuova ricchezza, mentre, se avviene in conto capitale, la configurabilità della sopravvenienza è esclusa dall’articolo 88, comma 4, del Dpr. n. 917/86 secondo cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in danaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti».