Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

12/04/2021 - Cessione del credito non fatturato – IVA

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’interpello dell’8 marzo 2021, n. 163, ha chiarito alcuni aspetti riguardanti l’imposizione IVA sulla cessione di un credito per prestazione di servizi non ancora fatturato. In particolare, l’interpello riguardava una società in fallimento ammessa allo stato passivo di altra società in fallimento per un credito che intendeva cedere a terzi. Il curatore chiariva che la cessione sarebbe avvenuta in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 n. 1) d.P.R. 633/72 e prospettava anche che il fallimento della società cedente si sarebbe potuto chiudere prima rispetto al riparto e al fallimento della società ceduta e chiedeva al riguardo chiarimenti in merito all’IVA sulle somme di credito cedute. L’Agenzia nella risposta ha specificato che, nel caso di specie, il pagamento del credito avverrebbe in seguito al riparto dell’attivo patrimoniale della ceduta, quindi solo allora l’operazione potrà intendersi effettuata, con la conseguente nascita dell’obbligo di emissione della fattura da parte del Cedente con l’obbligo del versamento dell’imposta. Nell’ipotesi, tra l’altro prospettata nell’interpello, che il fallimento della cedente si estingua anticipatamente rispetto al riparto e alla chiusura del fallimento della ceduta, l’Agenzia ha prospettato due scenari che nella prassi possono accadere. Il primo è che il tribunale decida, in via cautelativa, di non disporre la cancellazione della Società dal registro delle imprese: in tal caso il cedente avrà la possibilità di assolvere gli obblighi fiscali secondo le regole ordinarie. Diversamente, se il tribunale dovesse disporre la cancellazione della Società, cui conseguirebbe la chiusura della relativa partita IVA, il Curatore dovrà procedere all’apertura di una nuova partita IVA per la cedente, al fine di ottemperare a tutti gli obblighi del caso.