Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Questione della legittimità dell’intervento di associazioni di categoria durante la sospensione del processo

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il Tar Torino, in occasione dell’adozione dell’ordinanza del 24 gennaio 2019, n. 77, con cui è stata sollevata la questione della legittimità comunitaria del rito super accelerato appalti, ha affrontato la questione della legittimità dell’intervento di diverse associazioni di categoria che hanno proposto atto di intervento dopo l’emissione della citata ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia, quindi durante la sospensione del processo, a fronte della quale, ai sensi della disciplina processuale nazionale, non sarebbe ammesso l’esperimento di ulteriori atti. In particolare, è stato evidenziato che mentre gli artt. 96 e 97 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia prevedono la astratta possibilità dell’intervento di nuove parti nel giudizio in seguito alla sospensione del processo disposta dal giudice del rinvio, l’art. 79, comma 1, del c.p.a., nel disciplinare la sospensione del processo, rinvia al codice di procedura civile il quale, all’art. 298, dispone che “durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento”, con la sola eccezione degli atti che il giudice ritiene urgenti, i quali possono essere ammessi durante la sospensione. A fronte di tali previsioni, il Tar Torino, pur ritenendo che non ci si trovi dinnanzi ad una situazione di “urgenza”, ha ritenuto che la disciplina processual-civilistica deve essere interpretata alla luce dei principi euro-unitari di effettività della tutela, dell’effetto utile e della leale cooperazione tra i soggetti, con la conseguente necessità di superare la rigida interpretazione delle disposizioni nazionali, la quale condurrebbe a precludere ad un soggetto interessato, sino ad allora rimasto estraneo al giudizio del rinvio, la possibilità di intervenire.