argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 luglio 2020, depositata in data 27 ottobre 2020, n. 23477, ha stabilito che, in caso di ammissione del concessionario della riscossione di tributi alla procedura di amministrazione straordinaria, l’ente impositore non è legittimato ad esperire l’azione di rivendica e restituzione ai sensi dell’art. 103 l.f. per il recupero delle somme riscosse e versate dal concessionario sui conti correnti a sé intestati, aperti in osservanza del mandato ricevuto. Tali somme – espone la Suprema Corte – una volta versate, non sono di proprietà dell’intestatario del conto, ma divengono automaticamente di proprietà del soggetto (banca o posta), presso il quale il relativo conto è stato acceso, soggetto che ha l’obbligo di restituire all’intestatario altrettante cose dello stesso genere. Pertanto, l’ente impositore vanta nei confronti del concessionario esclusivamente un diritto di credito, da ammettersi al passivo ai sensi dell’art. 2752 c.c.