argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 gennaio 2021, depositata in data 15 febbraio 2021, n. 5921, ha chiarito che, ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, non rilevano le determinazioni del curatore in ordine all’esercizio o meno di azioni recuperatorie. L’elemento materiale del reato in parola – espone la Suprema Corte – si perfeziona al momento della fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale e diviene penalmente rilevante con la dichiarazione di fallimento. Pertanto, l’eventuale recupero, da parte della curatela, del bene distratto rappresenta solo un “posterius”, che non incide sulla responsabilità penale dell’amministratore che ha posto in essere la condotta distrattiva.