Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Il diritto del dipendente pubblico ad essere collocato in aspettativa in caso di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Con la sentenza 10 gennaio 2019 n. 432, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte di Appello di Torino, ha precisato che l’art. 2 della Legge n. 476/1984, come modificato dall’art. 52, comma 57, della Legge n. 448/2001, riconosce, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, il diritto soggettivo del dipendente pubblico ad essere collocato in aspettativa ed a conservare il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento presso l’amministrazione di appartenenza per il solo periodo di durata normale del corso, con esclusione della proroga, anche se autorizzata secondo il regolamento di ateneo. La proroga ha, infatti, carattere individuale e riguarda il termine entro il quale deve essere sostenuto l’esame finale e non incide sulla durata legale del corso che resta quella originariamente fissata, né dà titolo a pretendere la borsa di studio la quale è necessariamente ancorata alla durata curriculare e non può risentire di proroghe individualmente concesse.