Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

01/03/2021 - Società straniera ma soci italiani: la giurisdizione spetta al giudice del luogo ove il convenuto ha posto il domicilio

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 26 novembre 2020, n. 26984, si è pronunciata per ciò che concerne la giurisdizione nell’ambito di un’azione risarcitoria scaturente dalla violazione di un patto parasociale. Nel caso de quo, un socio domiciliato in Italia di una società a responsabilità limitata avente sede in Polonia conveniva in giudizio l’amministratore e socio della società medesima, anch’egli domiciliato in Italia, per l’inosservanza di un patto parasociale. In primo grado veniva dichiarato il difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/01, confermata anche in secondo grado. La Suprema Corte – ribaltando le decisioni in primo e secondo grado – ha sottolineato come la giurisdizione spetti al giudice del territorio dove è posto il domicilio del convenuto e non in quello in cui ha sede la società, adducendo le seguenti motivazioni: i) in tal caso l’art. 5 in esame non è rilevante poiché si limita a individuare una competenza concorrente e non esclusiva, la quale non implica una deroga al Foro generale; ii) allo stesso modo non opera l’art. 22, punto 2, del Regolamento CE del Consiglio n. 44/01 applicabile in caso di controversie sulla validità, nullità o scioglimento della società o persone giuridiche e sulla validità delle decisioni dei rispettivi organi, poiché la violazione di un patto parasociale assume rilevanza soltanto nei rapporti tra i soci; iii) il Foro esclusivo prescritto dall’art. 22, punto 2, del Regolamento CE del Consiglio n. 44/01 non può essere interpretato in modo estensivo poiché contrasterebbe con l’obiettivo ultimo del Regolamento, ovvero la ricerca di un alto grado di prevedibilità delle regole sulla competenza giurisdizionale. Per tale ragione la competenza spetta al giudice italiano.