Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

11/02/2021 - Violazione del quorum deliberativo: integrati i presupposti per la sospensione

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 21 luglio 2020, n. 21154, ha affermato che è inefficace l’esercizio del diritto di voto espresso in assemblea da un soggetto a cui non sia stato conferito il potere gestorio attraverso una delibera autorizzativa da parte dell’organo di amministrazione della società – socia. Ciò vale anche nel caso in cui l’individuo abbia il potere di rappresentanza generale per effetto di norme statutarie, poiché deve essere fatta una distinzione tra quest’ultimo e il potere gestorio. Il Tribunale ha affermato che «fra le fattispecie di invalidità del voto del singolo socio la giurisprudenza di legittimità annovera anche il voto espresso in assemblea dal socio attraverso un rappresentante privo del potere di esprimere la sua volontà che, alla stregua del disposto dell’art. 1398 c.c. in tema di atti compiuti dal falsus procurator, è inefficace e tale resta se non interviene la ratifica da parte del dominus», configurando in tal modo una fattispecie di annullabilità della delibera assembleare ai sensi dell’art. 2377, co. 5 n. 2 c.c., nel caso in cui il voto del socio in questione sia stato determinante per la maggioranza necessaria all’adozione della delibera medesima. Inoltre, la deliberazione contraria alle leggi o allo statuto può essere impugnata da parte dei soci assenti, dissenzienti o astenuti, non essendo applicabile l’art. 2384, co. 2 c.c. in relazione al voto che viene espresso durante l’assemblea in violazione della disciplina sulla rappresentanza volontaria o organica. Il Tribunale ha sottolineato, infatti, come «[…] Il voto è, infatti, una manifestazione di volontà che si inserisce nel processo di formazione della volontà assembleare che, ove viziata, riverbera, in forza della specifica previsione dell’art. 2377 comma 5 n. 2 c.c., in motivo di invalidità della deliberazione collettiva».