<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

22/01/2021 - Mantenimento delle linee di credito autoliquidanti: quando si applica l’art. 182-quinquies, co. 3, l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: linee di credito autoliquidanti - art. 182-quinquies l.f. - prosecuzione dei rapporti pendenti

Il Tribunale di Milano, con Decreto del 23 luglio 2020, ha chiarito il campo di applicazione dell’art. 182-quinquies, co. 3, l.f. con particolare riferimento alle cd. «linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda» di concordato preventivo con riserva, di cui all’ultimo periodo della norma in parola. In particolare, il Tribunale meneghino ha precisato che il mantenimento di linee di credito autoliquidanti senza modificazioni delle condizioni contrattuali deve essere fatto rientrare nell’ipotesi – consentita – di prosecuzione dei rapporti pendenti, salva la possibilità di scioglimento ex art. 169-bis l.f.; in tal caso, non è necessaria la preventiva autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art. 182-quinquies, co. 3, l.f. Quest’ultimo trova, pertanto, applicazione nel solo caso in cui la società abbia urgenza – per necessità relative all’esercizio dell’attività d’impresa – di riattivare linee di credito precedentemente congelate o di mantenere le medesime con modalità peggiorative rispetto a quelle in essere.